
COSTRUZIONE PRIMA CASA
IVA AGEVOLATA AL 4%
Requisiti oggettivi:
1. l'immobile non sia di lusso (l'immobile non deve presentare caratteristiche di lusso, secondo i criteri indicati nel decreto 2 agosto 1969);
2. non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà , usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione.
Documenti richiesti:
- Copia carta d'identità ;
- Copia Codice Fiscale o tessera Sanitaria in corso di validità ;
- Autocertificazione
- Copia del Permesso di Costruire rilasciato dal Comune (ovvero Denuncia Inizio Attività /Segnalazione Certificata Inizio Attività inviata al Comune);
- Inviare il tutto tramite E-mail "Iva agevolata e detrazione per acquisto Online"
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario e Paypal.
RESTAURO,
RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE
IVA AGEVOLATA AL 10%
Interventi previsti
Per tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è prevista l'applicazione dell'aliquota Iva del 10%.
ln particolare:
1. Prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o
d'opera relativi alla realizzazione degli interventi di: restauro,
risanamento conservativo, ristrutturazione
2. Dell'acquisto di beni, con esclusione di materie prime e
semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi
di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione
edilizia, individuate dall'articolo 3. lettere c) e d) del Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380.
Documenti richiesti
- copia carta d'identità
;
- copia Codice Fiscale o tessera Sanitaria in corso di validità
;
- Autocertificazione
- Copia DIA o SCIA oppure permesso di costruire + relazione
tecnica
- Inviare il tutto tramite E-mail "Iva agevolata e detrazione per
acquisto Online"
MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA
IVA 22%
Per usufruirne
Nella manutenzione
straordinaria è possibile applicare l'Iva agevolata solo nelle
prestazioni di servizi e non nella vendita di prodotti
finiti.
Per poter usufruire dell'Iva al 10% la fattura può essere intestata
alla ditta esecutrice dei lavori che poi fatturerà acquisto dei
materiali e posa in opera con Iva agevolata.
è comunque, possibile usufruire delle detrazioni fiscali in fase di
dichiarazione dei redditi effettuando il pagamento con bonifico
parlante.
BONUS
MOBILI
DETRAZIONE DEL 50%
Come funziona
Il decreto legge n.63/2013 ha
introdotto un'ulteriore detrazione del 50% per l'acquisto di mobili
e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per
i forni), finalizzati all'arredo di immobili oggetto di
ristrutturazione. Il principale presupposto per avere la detrazione
è l'effettuazione di un intervento di recupero del patrimonio
edilizio.
Con la circolare n. 29/E del 18 settembre 2013 l'Agenzia delle
Entrate ha chiarito le regole per poter usufruire della
detrazione.
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario con indicazione del numero di fattura.
COSTRUZIONE DI
IMMOBILI ("LEGGE TUPINI")
IVA AGEVOLATA AL 10%
Condizioni
Usufruiscono dell'Iva
agevolata i prodotti finiti per la costruzione di fabbricati che
rispecchiano i requisiti previsti dalla Legge Tupini (Legge n. 408
del 1949).
Le agevolazione fiscali sono relative esclusivamente ai beni
"significativi" come : SANITARI/RUBINETTERIE/BOX DOCCIA/PIATTI
DOCCIA.
Documenti richiesti
- copia carta d'identità
;
- copia Codice Fiscale o tessera Sanitaria in corso di validità
;
- autocertificazione (clicca qui per scaricare il modulo);
- Copia DIA o SCIA + relazione tecnica;
- Inviare il tutto tramite E-mail "Iva agevolata e detrazione per
acquisto Online"
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario e Paypal.
AGEVOLAZIONI PER
DISABILI
IVA AGEVOLATA AL 4%
Condizioni
Sono previste anche agevolazioni di Iva al 4% per le persone disabili che acquistano prodotti e mezzi di ausilio, sotto prescrizione medico-specialistica della ASL, a condizione che il prodotto sia necessario per migliorare o garantire l'autonomia personale.
Documenti richiesti
- copia carta d'identità
;
- copia Codice Fiscale o tessera Sanitaria in corso di validità
;
- autocertificazione (clicca qui per scaricare il modulo);
- Certificato di invalidità ASL
- Inviare il tutto tramite E-mail "Iva agevolata e detrazione per
acquisto Online"
Il pagamento può essere effettuato
tramite bonifico bancario e Paypal.
Scheda informativa
Attenzione:
con la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 28 dicembre
2015) sono state prorogate fino al 31 dicembre 2016 sia la
detrazione fiscale del 65% per gli interventi di efficientamento
energetico e di adeguamento antisismico degli edifici, sia la
detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie. E’ prorogato
fino al 31 dicembre 2016 anche il Bonus Mobili, cioè la detrazione
del 50% su una spesa massima di 10mila euro per l'acquisto di
mobili.
Chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia può
fruire della detrazione d’imposta Irpef pari al 36%. Per le spese
sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016, la detrazione
Irpef sale al 50%.
Una detrazione del 50% spetta anche sulle ulteriori spese
sostenute, dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, per l'acquisto di
mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla
A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia
prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo
dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
La detrazione è, invece, pari al 65% delle spese effettuate, dal 4
agosto 2013 al 31 dicembre 2016, per interventi di adozione di
misure antisismiche su costruzioni adibite ad abitazione principale
o ad attività produttive che si trovano in zone sismiche ad alta
pericolosità.
Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero
edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati
sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si
applica l’aliquota Iva agevolata del 10%.
Condizioni
per chiedere la detrazione
Le
principali condizioni per fruire dell’agevolazione sono:
-il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è
ordinariamente di 48.000 euro per unità immobiliare; il tetto sale
a 96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31
dicembre 2016
-la detrazione deve essere ripartita in 10
quote annuali di pari importo.
L’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera è stato
soppresso dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011.
Attenzione
La detrazione spetta anche nel caso di interventi di
restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia,
riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che
provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla
successiva alienazione o assegnazione dell'immobile (il termine -
in precedenza di 6 mesi - è stato ampliato dalla legge di Stabilità
per il 2015).
I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono:
-quelli elencati alle lettere b), c) e d)
dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia). In particolare,
la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi di
manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento
conservativo e per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati
sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria
catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze
-quelli indicati alle lettere a), b), c) e d)
dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia), effettuati su tutte le parti comuni
degli edifici residenziali
-quelli necessari alla ricostruzione o al
ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi
calamitosi, anche se questi lavori non rientrano nelle categorie
indicate nei precedenti punti e a condizione che sia stato
dichiarato lo stato di emergenza
-quelli relativi alla realizzazione di
autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà
comune
-quelli finalizzati all’eliminazione delle
barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e
montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno
all’abitazione)
-quelli per la realizzazione di ogni strumento
che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di
tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna
ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap
gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992. La
detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare
interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute
in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a
favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna.
Pertanto, a titolo di esempio, non rientrano nell’agevolazione i
telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere
espanse. Tali beni, tuttavia, sono inquadrabili nella categoria dei
sussidi tecnici e informatici per i quali, a determinate
condizioni, è prevista la detrazione Irpef del 19%
-quelli di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. Con riferimento alla sicurezza domestica, non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili (ad esempio non spetta alcuna detrazione per l’acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas). L’agevolazione compete, invece, anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante). Tra le opere agevolabili rientrano l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri anti-infortunio, l’installazione del corrimano
-quelli relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza
-quelli finalizzati alla cablatura degli
edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al
conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di
sicurezza statica e antisismica degli edifici, all’esecuzione di
opere interne.
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini
della detrazione è possibile considerare anche:
-le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse
-le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento
-le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 - ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71)
-le spese per l’acquisto dei materiali
-il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
-le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi
-l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori
-gli oneri di urbanizzazione
-gli altri eventuali costi strettamente
collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli
adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli
interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi
all’agevolazione solo quando riguardano le parti comuni. La
detrazione spetterà ad ogni condomino in base alla quota
millesimale.
Attenzione:
gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica rientrano fra i lavori che fruiscono della detrazione per lavori di ristrutturazione, a condizione che siano realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendano interi edifici (se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari).
Per queste spese, le cui procedure
autorizzatorie siano state attivate a decorre dal 4 agosto 2013, su
edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1
e 2, identificate con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3274 del 20 marzo 2003), riferite a costruzioni adibite
ad abitazione principale o ad attività produttive, la detrazione,
calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità
immobiliare, è del 65% fino al 31 dicembre 2016.
A chi
spetta
Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i
titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano
i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l'inquilino o il
comodatario.
In particolare, hanno diritto alla detrazione:
-il proprietario o il nudo proprietario
-il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
-l’inquilino o il comodatario
-i soci di cooperative divise e indivise
-i soci delle società semplici
-gli imprenditori individuali, solo per gli
immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il
terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del
possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le
fatture e i bonifici risultino intestati a lui. L’agevolazione
spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al
proprietario dell’immobile e non al familiare che beneficia della
detrazione.
La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al
momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori.
Per coloro che acquistano un immobile sul quale sono stati
effettuati interventi che beneficiano della detrazione, le quote
residue del "bonus" si trasferiscono automaticamente, a meno che
non intervenga accordo diverso tra le parti.
Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio, soltanto, però, per le spese di acquisto dei materiali utilizzati.
Come e quando
Per usufruire della detrazione, è
necessario:
-inviare, quando prevista, all'Azienda
sanitaria locale competente per territorio, prima di iniziare i
lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi in
cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non
prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla
Asl
-pagare le spese detraibili tramite
bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del
versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della
detrazione e il codice fiscale o numero di partita Iva del
beneficiario del pagamento.
Per usufruire della detrazione è sufficiente indicare nella
dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi
dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli
estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli
altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
Occorre, inoltre, conservare ed esibire a
richiesta degli uffici i seguenti documenti ( provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 -
pdf):
-le abilitazioni amministrative in
relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione,
autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se queste
abilitazioni non sono previste è sufficiente una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà in cui deve essere indicata la
data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi di
ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli
agevolabili
-domanda di accatastamento per gli immobili
non ancora censiti
-ricevute di pagamento dell’Imu, se
dovuta
-delibera assembleare di approvazione
dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione
delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici
residenziali
-in caso di lavori effettuati dal detentore
dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione
di consenso del possessore all'esecuzione dei
lavori
-comunicazione preventiva contenente la
data di inizio dei lavori da inviare all’Azienda sanitaria
locale, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di
sicurezza dei cantieri
-fatture e ricevute fiscali relative alle
spese effettivamente sostenute
-ricevute dei bonifici di pagamento.
Normativa e
prassi
Normativa
PDF
Articolo 16 bis del Testo unico delle imposte dirette 917/1986 -
pdf - Detrazione delle spese per interventi di recupero del
patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli
edifici
PDF
Dpr n. 380 del 6 giugno 2001 - pdf - Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia
PDF
Articolo 7 del Dl n. 70 del 13 maggio 2011 - - pdf Semplificazioni
fiscali
PDF
Articolo 11 del Dl 83/2012 - pdf- Detrazioni per interventi di
ristrutturazione e di efficientamento energetico
PDF
Articolo 16 del Dl 63/2013 - pdf - Proroga delle detrazioni fiscali
per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di
mobili
Attenzione: gli articoli di leggi, decreti, decreti legislativi,
ecc. potrebbero essere stati modificati da successivi interventi
normativi. Consultare il testo attualmente in vigore utilizzando il
motore di ricerca della Documentazione economica e
finanziaria
PDF
Provvedimento del 17/03/2006 - pdf - Approvazione del modello
di comunicazione di inizio lavori di ristrutturazione edilizia per
fruire della detrazione d'imposta ai fini Irpef, previsto
dall'articolo 1 del decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n.
41 (Gazzetta Ufficiale n° 70 del 24/03/2006)
PDF
Provvedimento del 02/11/11 - pdf - Documentazione da conservare ed
esibire a richiesta degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, ai
sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), del Decreto Interministeriale
18 febbraio 1998, n. 41 come sostituito dall’art. 7 , comma 2,
lett. q) del Decreto Legge 13 maggio 2011, n° 70 (Pubblicato il
03/11/11)
Prassi
PDF
Circolare n. 11 del 21/05/14 - pdf - Questioni interpretative in
materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri
di Assistenza Fiscale e da altri soggetti
PDF
Risoluzione n. 55 del 07/06/12 - pdf - Interpello ai sensi
dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Agevolazione del 36%
- Incompletezza dei dati del bonifico ai fini della ritenuta
d’acconto - Articolo 25 decreto legge n. 78 del 2010 (Pubblicata il
07/06/12)
PDF
Circolare n. 29/E del 18/09/2013 - pdf Decreto -legge 4 giugno
2013, n. 63 – Interventi di efficienza energetica – Interventi di
ristrutturazione edilizia – Acquisto di mobili per l’arredo e di
elettrodomestici – Detrazioni